(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 40 del 5 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Il  presente  regolamento,  in  attesa  del  recepimento  delle
direttive comunitarie in materia, ed in attuazione dell'art. 4, comma
1, lett.  e), della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela
delle   acque   dall'inquinamento),   e   successive   modificazioni,
disciplina   lo   stoccaggio,   il   trattamento,  la  maturazione  e
l'utilizzazione  dei   residui   organici   di   origine   zootecnica
conseguenti  all'esercizio dell'attivita' di allevamento, definiti in
seguito  reflui  zootecnici,  al  fine  di  mantenere   la   migliore
fertilita'  dei  terreni,  la salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee e di limitare le esalazioni maleodoranti.