(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 del 5 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, in attesa del recepimento delle direttive comunitarie in materia, ed in attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. e), della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e successive modificazioni, disciplina lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica conseguenti all'esercizio dell'attivita' di allevamento, definiti in seguito reflui zootecnici, al fine di mantenere la migliore fertilita' dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee e di limitare le esalazioni maleodoranti.